006-2009

Imposta comunale sugli immobili. Approvazione aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2009.

 

 

IL Responsabile del Servizio propone:

 

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di Commissario Straordinario n. 33 del 05.02.2001, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs.
28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

 

Dato atto che con decreto del Ministero dell’Interno è stato prorogato al 31 maggio 2009 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2009;

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 12/ 2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’anno 2008;

 

Richiamato altresì l’articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il quale:

a)       al comma 1 esonera completamente dal pagamento dell’imposta a partire dall’anno 2008 l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fatta eccezione per le abitazioni accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

b)       al commi 2 e 3 estende il beneficio dell’agevolazione anche alle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale in base al regolamento comunale, nonché alle unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e alle unità immobiliari appartenenti a coniugi separati non assegnatari della casa coniugale,se previste a condizione che non risultino proprietari o titolari di altro diritto reale nello stesso comune di altra unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

Vista la risoluzione del Ministero dell’economia e delle finanze n. 12/DF in data 5 giugno 2008;

 

Dato atto che sulla base del vigente regolamento comunale n.33 del 05.02.2001 approvato dal Commissario Starordinario, come modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 09.06.2008  il comune ha assimilato all’abitazione principale:

l’unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale (art. 59, comma 1, lettera e), del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446);

Stimata in € .107.187,00 la perdita di gettito ICI connessa all’esenzione dall’imposta dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed assimilate;

 

Preso atto che, sulla base delle previsioni normative sopra richiamate, il gettito dell’imposta comunale sugli immobili previsto per l’anno 2009, ammonta presuntivamente a   483.187,00   così determinato:

Gettito ICI anno 2008                                                                                                   € .483.187,00 +

Perdita per esenzione ICI abitazione principale                                                               107.187,00  

Gettito ICI anno 2009                                                                                                 € 376.000,00

 

Visto l’articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 m aggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il quale testualmente recita:

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l’esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall’articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie.

 

Richiamato inoltre l’articolo 77-bis, comma 30, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale estende per tutto il triennio 2009-2011 la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essi attribuiti da legge dello Stato disposta dall’articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, ad eccezione degli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

 

Preso atto quindi che, l’articolo 1 comma 7 del d.L. n. 93/2008 vieta a partire dall’esercizio 2009 e fino a tutto il 2011 l’aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, fatta eccezione per gli aumenti e le maggiorazioni già deliberate ed inserite nello schema del bilancio di previsione (annuale e pluriennale) approvato nei termini di legge per l’esercizio 2008 e quelle relative alla TASU/TIA;

 

Visto in proposito il parere n. 92 del 20 novembre 2008 rilasciato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia;

 

Dato atto che nello bilancio pluriennale e nella relazione previsionale e programmatica 2009-2011 – Annualità 2009, approvati con propria deliberazione n. 24/2009  esecutiva ai sensi di legge: non erano previsti incrementi delle aliquote dell’imposta;

 

Analizzati lo schema di bilancio per l’esercizio 2009 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio.

 

Valutato che tale obiettivo possa essere conseguito mediante:

l’aumento fisiologico del gettito dovuto ai nuovi insediamenti edilizi;

l’incidenza sul gettito ordinario del recupero dell’evasione per le annualità d’imposta;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili, i comuni hanno ampie facoltà di manovra, ed in particolare di:

a)       deliberare l’aliquota anche in misura inferiore al 4 per mille e fino ad un massimo del 7 per mille, diversificando l’imposizione, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati ovvero con possibilità di agevolazione in rapporto alle diverse tipologie di enti senza scopo di lucro (combinato disposto dell’art 6 del D.Lgs. n. 504/1992 e dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997);

b)       ridurre l’imposta dovuta per l’abitazione principale fino ad un massimo del 50% ovvero elevare la detrazione fino a Euro 258,23 (L. 500.000), anche limitatamente a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale (art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 504/1992) ( Per le sole unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.)

c)       elevare la detrazione per l’abitazione principale fino alla totale concorrenza con l’imposta dovuta, a condizione che l’aliquota applicata per le abitazioni a disposizione non sia superiore all’aliquota ordinaria (art. 58, comma 3, D.Lgs. n. 446/1997)

d)       considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662);

e)       applicare un’aliquota ridotta per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo sia almeno pari all’ultimo gettito realizzato (art. 4, comma 1, d.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni in legge 24 ottobre 1996, n. 556);

f)         stabilire aliquote ridotte, fino ad arrivare all’esenzione dell’imposta, a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale gli immobili sulla base degli accordi tipo definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori (combinato disposto di cui all’art. 2, comma 4, legge 9 dicembre 1998, n. 431 e dell’art. 2, comma 287, della legge 24 dicembre 2007, n. 244);

g)       stabilire aliquote agevolate per una durata di tre anni dall’inizio dei lavori, a favore di proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico ovvero interventi volti alla realizzazione di autorimesse, posti auto o all’utilizzo di sottotetti (art. 1, comma 5, legge 27 dicembre 1997, n. 449);

h)       applicare l’aliquota del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente delle attività la costruzione e l'alienazione di immobili (art. 8, comma 1, ultimo periodo, d.Lgs. n. 504/1992);

i)         applicare l’aliquota di imposta anche inferiore al 4 per mille a favore dei soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili (art. 1, comma 6, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

 

Considerato che il l’ente non intende avvalersi della facoltà di cui sopra ;

 

Ritenuto di provvedere in merito, determinando per l’anno 2009 le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili:

      ABITAZIONE PRINCIPALE                                                                                             5 .‰

      ( Per le sole unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9

ALIQUOTA ORDINARIA                                                                                       6,50 .‰

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE                                            euro        103,29

      ( Per le sole unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9

 

Richiamato l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale demanda al consiglio comunale la competenza per l’approvazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta;

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 36 / 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

 

Propone di DELIBERARE

 

1.       di confermare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per
l’anno 2009

 

      ABITAZIONE PRINCIPALE                                                                                             5 .‰

      ( Per le sole unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9

ALIQUOTA ORDINARIA                                                                                       6,50 .‰

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE                                            euro        103,29

      ( Per le sole unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9

 

2.       di stimare in € .376.000,00 il gettito complessivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2009 derivante dalle aliquote sopra determinate;

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Esaminata la soprariportata proposta di deliberazione;

Visto il d.lgso  267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile che allegati alla presente ne formano parte integrale e sostanziale

D E L I B E R A

a voti unanimi

1)       Di approvare la proposta di deliberazione relativa all’oggetto, come sopra articolata e che nel presente dispositivo si intende integralmente riportata e trascritta – la stessa viene acquisita al Registro delle deliberazione della Segreteria

2)       Delibera, altresì,  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile