006-2009
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Imposta
comunale sugli immobili. Approvazione aliquote e detrazioni d’imposta per
l’anno 2009. |
IL Responsabile del Servizio
propone:
Visto il decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, che disciplina l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli
Immobili;
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta
comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di Commissario
Straordinario n. 33 del 05.02.2001, esecutiva ai sensi di legge, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 53, comma 16, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs.
28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Visto inoltre l’articolo 1, comma
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale
dispone che “Gli
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno”;
Dato atto che con decreto del
Ministero dell’Interno è stato prorogato al
31 maggio 2009 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio 2009;
Richiamata la deliberazione della
Giunta Comunale n. 12/ 2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono
state approvate le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’anno 2008;
Richiamato altresì l’articolo 1
del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla
legge 24 luglio 2008, n. 126, il quale:
a)
al comma 1
esonera completamente dal pagamento dell’imposta a partire dall’anno 2008
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo,
fatta eccezione per le abitazioni accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
b)
al commi 2 e 3
estende il beneficio dell’agevolazione anche alle unità immobiliari assimilate
all’abitazione principale in base al regolamento comunale, nonché alle unità
immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa,
agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e alle unità immobiliari
appartenenti a coniugi separati non assegnatari della casa coniugale,se
previste a condizione che non
risultino proprietari o titolari di altro diritto reale nello stesso comune di
altra unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
Vista la risoluzione del
Ministero dell’economia e delle finanze n. 12/DF in data 5 giugno 2008;
Dato atto che sulla base del
vigente regolamento comunale n.33 del
05.02.2001 approvato dal Commissario Starordinario, come modificato con
deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 09.06.2008 il comune ha assimilato all’abitazione
principale:
l’unità immobiliare concessa in uso gratuito a
parenti in linea retta o collaterale (art. 59, comma 1, lettera e), del d.Lgs.
15 dicembre 1997, n. 446);
Stimata in € .107.187,00 la perdita di gettito
ICI connessa all’esenzione dall’imposta dell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo ed assimilate;
Preso atto che, sulla
base delle previsioni normative sopra richiamate, il gettito dell’imposta
comunale sugli immobili previsto per l’anno 2009, ammonta presuntivamente a €
483.187,00 così determinato:
Gettito ICI anno 2008 €
.483.187,00 +
Perdita
per esenzione ICI abitazione principale €
107.187,00 –
Gettito ICI anno 2009 €
376.000,00
Visto l’articolo 1, comma 7, del
decreto legge 27 m aggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge
24 luglio 2008, n. 126, il quale testualmente recita:
7. Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti
del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del
federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di
deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle
maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.
Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali,
gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di
previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per
l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo
174 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo
che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato
rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669,
670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell’articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente
comma, riferendo l’esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di
controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza
pubblica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall’articolo
3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle
autonomie.
Richiamato inoltre l’articolo 77-bis, comma 30, del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, il quale estende per tutto il
triennio 2009-2011 la sospensione del potere degli enti locali di deliberare
aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle
maggiorazioni di aliquote ad essi attribuiti da legge dello Stato disposta
dall’articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, ad eccezione
degli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;
Preso atto quindi che, l’articolo
1 comma 7 del d.L. n. 93/2008 vieta a partire dall’esercizio 2009 e fino a
tutto il 2011 l’aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali,
fatta eccezione per gli aumenti e le maggiorazioni già deliberate ed inserite
nello schema del bilancio di previsione (annuale e pluriennale) approvato nei termini
di legge per l’esercizio 2008 e quelle relative alla TASU/TIA;
Visto in proposito il parere n.
92 del 20 novembre 2008 rilasciato dalla sezione regionale di controllo della
Corte dei conti della Lombardia;
Dato atto che nello
bilancio pluriennale e nella relazione previsionale e programmatica 2009-2011 – Annualità 2009, approvati con propria
deliberazione n. 24/2009 esecutiva ai sensi di legge: non erano
previsti incrementi delle aliquote dell’imposta;
Analizzati lo schema di bilancio
per l’esercizio 2009 e le previsioni
di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale
emerge, nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune,
rapportate all’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di
bilancio.
Valutato che tale obiettivo possa
essere conseguito mediante:
l’aumento
fisiologico del gettito dovuto ai nuovi insediamenti edilizi;
l’incidenza
sul gettito ordinario del recupero dell’evasione per le annualità d’imposta;
Rilevato che, in materia di
determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta comunale sugli
immobili, i comuni hanno ampie facoltà di manovra, ed in particolare di:
a)
deliberare
l’aliquota anche in misura inferiore al 4 per mille e fino ad un massimo del 7
per mille, diversificando l’imposizione, entro tale limite, con riferimento ai
casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta
all'abitazione principale, o di alloggi non locati ovvero con possibilità di
agevolazione in rapporto alle diverse tipologie di enti senza scopo di lucro
(combinato disposto dell’art 6 del D.Lgs. n. 504/1992 e dell’art. 52 del D.Lgs.
n. 446/1997);
b) ridurre l’imposta dovuta per l’abitazione principale fino ad
un massimo del 50% ovvero elevare la detrazione fino a Euro 258,23 (L.
500.000), anche limitatamente a categorie di soggetti in situazione di
particolare disagio economico-sociale (art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 504/1992) (
Per le sole unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.)
c)
elevare la
detrazione per l’abitazione principale fino alla totale concorrenza con
l’imposta dovuta, a condizione che l’aliquota applicata per le abitazioni a
disposizione non sia superiore all’aliquota ordinaria (art. 58, comma 3, D.Lgs.
n. 446/1997)
d)
considerare
direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,
a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23
dicembre 1996, n. 662);
e)
applicare
un’aliquota ridotta per le abitazioni locate con contratto registrato ad un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il
gettito complessivo sia almeno pari all’ultimo gettito realizzato (art. 4,
comma 1, d.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni in legge 24
ottobre 1996, n. 556);
f)
stabilire
aliquote ridotte, fino ad arrivare all’esenzione dell’imposta, a favore dei
proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale gli
immobili sulla base degli accordi tipo definiti in sede locale tra le
organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori
(combinato disposto di cui all’art. 2, comma 4, legge 9 dicembre 1998, n. 431 e
dell’art. 2, comma 287, della legge 24 dicembre 2007, n. 244);
g)
stabilire
aliquote agevolate per una durata di tre anni dall’inizio dei lavori, a favore
di proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari
inagibili o inabitabili, interventi finalizzati al recupero di immobili di
interesse storico o architettonico ovvero interventi volti alla realizzazione
di autorimesse, posti auto o all’utilizzo di sottotetti (art. 1, comma 5, legge
27 dicembre 1997, n. 449);
h)
applicare
l’aliquota del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, per i
fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per
oggetto esclusivo o prevalente delle attività la costruzione e l'alienazione di
immobili (art. 8, comma 1, ultimo periodo, d.Lgs. n. 504/1992);
i)
applicare
l’aliquota di imposta anche inferiore al 4 per mille a favore dei soggetti
passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di
energia elettrica o termica per uso domestico, per la durata massima di tre
anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre
tipologie di fonti rinnovabili (art. 1, comma 6, lettera a) della legge 24
dicembre 2007, n. 244)
Considerato
che il l’ente non intende avvalersi della facoltà di cui sopra ;
Ritenuto di provvedere in merito,
determinando per l’anno 2009 le
seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili:
ABITAZIONE PRINCIPALE
5 .‰
( Per le sole
unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9
ALIQUOTA ORDINARIA 6,50
.‰
DETRAZIONE ABITAZIONE
PRINCIPALE
euro 103,29
( Per le sole
unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9
Richiamato l’articolo 6, comma 1,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come da ultimo modificato
dall’articolo 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale
demanda al consiglio comunale la competenza per l’approvazione delle aliquote e
delle detrazioni d’imposta;
Visto il decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento generale
delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario n. 36 / 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
1.
di confermare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili
per
l’anno 2009
ABITAZIONE PRINCIPALE 5
.‰
( Per le sole
unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9
ALIQUOTA ORDINARIA 6,50
.‰
DETRAZIONE ABITAZIONE
PRINCIPALE
euro 103,29
( Per le sole
unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9
2.
di stimare in
€ .376.000,00 il gettito complessivo
dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2009 derivante dalle aliquote sopra determinate;
Esaminata la soprariportata proposta di
deliberazione;
Visto il d.lgso
267/2000;
Acquisiti i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile che allegati alla
presente ne formano parte integrale e sostanziale
a voti unanimi
1)
Di
approvare la proposta di deliberazione relativa all’oggetto, come sopra
articolata e che nel presente dispositivo si intende integralmente riportata e
trascritta – la stessa viene acquisita al Registro delle deliberazione della
Segreteria
2)
Delibera,
altresì, di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile