130 del 29.12.2004
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D. L. 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo dell’I.C.I., in base al quale l’imposta è dovuta anche in riferimento al valore delle aree edificabili che trovano collocazione nell’ambito del territorio comunale;
Visto il “Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili – I.C.I. e determinate le relative aliquote;
Visto che ai sensi dell’art. 11 del predetto regolamento , il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1^ gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alle zone territoriali di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione , ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
Considerato che il P.R.G. attuale è stato definito un quadro aggiornato sull’entità, dislocazione e potenzialità edificatoria delle aree edificabili e che quindi bisogna confrontarsi con questo strumento urbanistico comunale per la determinazione dei valori delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione I.C.I. , in quanto rappresenta la specifica realtà urbanistica comunale;
visto la zonizzazione del prg;
atteso che le valutazioni devono essere effettuate ai sensi e per gli effetti della legge 359-92 art. 5
Dato atto che l’Ufficio Tecnico Comunale , tenuto conto dei valori indicati dall’Ufficio Tecnico Erariale di Caserta e dall’indagine di mercato effettuata, dopo aver attentamente considerato la specifica realtà urbanistica del territorio comunale, ha predisposto una tabella con riportata, in relazione alle varie zone previste dal P.R.G., il valore di riferimento indicativo da attribuire alle aree edificabili ricadenti in questo Comune per il corrente anno d’imposta, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune sull’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell’art. 59, lett. g) del D. Lgs. 446/1997 ;
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica reso dal responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;
visto il dlgso 446-97
visto la legge 359-92
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge,
Di stabilire che i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili siti nel territorio del Comune di Succivo, divisi per zone omogenee,risultano così determinati:
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA “ A
“ (CENTRO EDIFICATO DI
CONSERVAZIONE) ………….
“
“ “ “ B “
(ZONA DI COMPLETAMENTO EDILIZIO) euro 103,00
“
“ “ “ C “
(ZONA DI NUOVO SVILUPPO EDILIZIO) euro 62,00
“
“ “ “ C 167 ”
( ZONA PER EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE) euro
39,00
“
“ “ “ D “
( ZONA PER INSED. ARTIGIANALI PRODUTTIVI) euro
41.31
“ “ “ “ E “
( ZONA AGRICOLA )
euro
7,00
“ “ “ “ F “
(ZONA PER INSED. INTERESSE GENERALI ) euro 15,00
“ “ “ “ G “
(ZONA PER INSED. ATTIVITA’
COMMERCIALI ) euro
42 ,00
“ “ “ “ ATTREZZ.COLLETTIVE
INDIVIDUATE NEL P.R.G.” euro 41,32
“ “ “ “ H ” ( ZONA PER INSEDIAMENTI TURISTICI ) euro 31,00
“ “ “ “ R “ ( ZONA DI RISPETTO ) euro 5,00
2 – di prendere atto che i valori medi vanno a costituire regolamentazione specifica di quanto previsto dall’art. 59 comma 1 del dlgso 446-97
3 – di dichiarare il presente atto , con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.