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 • L’espropriazione non implica esenzione dall’I.C.I.


Corte di Cassazione, 12 settembre 2007 n°19131



La massima



L’I.C.I. su un terreno edificabile permane anche quando sia destinato all'espropriazione in quanto la suscettibilità dell'area a produrre reddito o ad incrementarne il valore non costituisce il solo presupposto dell'imposta.

La nota

Con la sentenza n. 19131 del 12 settembre 2007 la Corte di Cassazione è intervenuta sulla questione dell’assoggettamento ai fini della determinazione della base imponibile di aree edificabili destinate ad espropriazione[1]. In caso di espropriazione per pubblica utilità l'importo dell'I.C.I. sulla parte di fondo rimasto in pieno possesso del proprietario, una volta scorporata, va equitativamente ridotto, per la restante parte trasferita all'Ente Pubblico, in considerazione del depauperamento dell'originaria potenzialità edificatoria e dello spessore economico subiti dalla parte residiata ancora in proprietà del privato (Art.1 e ss. D.Lgs 504/1992)

Il Comune di Arcore notifica l’avviso di liquidazione a Gid S.a.s. per il pagamento, nel 1996, di un valore I.C.I. inferiore a quanto previsto dalle disposizioni vigenti su un appezzamento di terreno, di sua proprietà, dichiarato edificabile ed ubicato nel Comune stesso.

Gid S.a.s. propone ricorso al Comune di Arcore sostenendo che parte dell’area in questione non poteva essere considerata edificabile ma piuttosto qualificata come standard (destinata ad attrezzature al servizio di insediamenti produttivi), e quindi vincolata all’esproprio[2].

La Commissione Regionale stabilisce che la classificazione standard non implica valore venale, respinge quindi la domanda presentata dal Comune che propone ricorso per cassazione.

La Corte specifica che l’idoneità del bene a produrre reddito o la sua attitudine ad aumentare il proprio valore o il reddito prodotto non assurgono a presupposti ai fini del calcolo del valore catastale, al quale applicare l’aliquota I.C.I.

La sentenza impugnata viene cassata e, ai fini della concreta determinazione del valore dell’area dedotta in controversia, viene rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Data la vasta complessità delle fattispecie concrete, l’ambito di applicazione dell’imposta comunale sugli immobili ha determinato orientamenti contrastanti

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 22808 del 23/10/2006 ha sancito un principio conforme alla suddetta sentenza, secondo il quale per un fabbricato costruito su un’area edificabile è previsto il versamento dell’I.C.I. anche se l’immobile non è stato ultimato e non è comunque utilizzabile.

Un filone contrastante si evince dalla sentenza civile n. 21573 della Corte di Cassazione - Sezione V del 15/11/2004. L'art. 2, comma primo, lett. b), del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 - secondo il quale "per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità", - deve essere interpretato, anche in conformità al principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost.

Vanno assoggettate ad imposta le aree che sono immediatamente utilizzabili a scopo edificatorio, per le quali, cioè, sussiste la possibilità legale ed effettiva di rilascio della concessione edilizia al momento dell'imposizione fiscale. Ne consegue che sono escluse dall'imposta le aree che, pur essendo comprese nel Piano Regolatore Generale, non sono effettivamente suscettibili di edificazione a causa della mancata approvazione dei necessari piani attuativi (particolareggiati o di lottizzazione), ovvero della esistenza di misure di salvaguardia adottate dal Comune.(A. D. I.,E. F.)

Il decisus

Svolgimento del processo

Gid S.a.s. propose ricorso avverso l'avviso di liquidazione notificatole dal Comune di Arcore per minor ici asseritamene versata nel 1996, in relazione ad appezzamento di terreno di sua proprietà ubicato nel territorio del comune predetto e già dichiarato dal contribuente, nel 1995, quale area edificabile.

A fondamento del ricorso, la contribuente deduceva che parte dell'area in oggetto non poteva essere considerata edificabile perché qualificata "standard" e, quindi, vincolata ad esproprio. Costituitosi in giudizio il Comune, che sosteneva che l'intera area era da considerarsi edificabile in virtù degli strumenti urbanistici adottati e completati nel loro iter, l'adita commissione tributaria respinse il ricorso, ma, in esito all'appello della società contribuente, la decisione fu riformata dalla commissione regionale. Questa sostenne che l'appezzamento di terreno dedotto in controversia, essendo classificato come "standard", non presentava alcun valore venale, sicché la pretesa del Comune doveva considerarsi infondata.

Avverso la decisione di appello, il Comune di Arcore ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

La società contribuente ha resistito con controricorso.

All'udienza del 7.3.2005, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle SS.UU. sul contrasto giurisprudenziale insorto sulla nozione di area edificabile rilevante a fini ici. La causa è stata, infine, chiamata all'udienza odierna.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, G. S.a.s. - deducendo violazione dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992 sostiene l'inammissibilità del ricorso, perché incidente su atto liquidatorio non suscettibile d'impugnazione, giacché non contenente alcun accertamento e teso a recuperare la differenza dell'imposta dovuta in base alla stessa dichiarazione della contribuente rispetto a quella versata.

Il motivo è infondato.

Invero, l'art. 19 comma 1, alla lett. b, inserisce esplicitamente, l'avviso di liquidazione del tributo nel novero degli atti impugnabili.

La non impugnabilità dell'atto non può, d'altro canto, ritenersi, nella specie, scaturire dalla circostanza che, in concreto, la liquidazione avvenne sulla base della dichiarazione del contribuente. La dichiarazione è, infatti, suscettibile di emenda, che, con riguardo alla normativa applicabile ratione temporis alla fattispecie, non trova altro limite temporale che quello derivante dell'esaurimento del rapporto tributario cui la dichiarazione inerisce, per effetto del trascorrere del tempo o del sopravvenire di decadenze, e che di conseguenza, in assenza di tali evenienze, può ricevere tutela, dopo l'emissione del provvedimento impositivo, anche nel processo tributario secondo le regole di esso (cfr. Cass. s.u. 14088/04, 17394/02, 15063/02 e Cass. 12791/04, 8153/03).

Con il secondo motivo di ricorso deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. 504/1992 – il Comune di Arcore censura la sentenza impugnata per aver considerato l’area in oggetto non tassabile, perché, essendo classificata standard ("area per attrezzature al servizio di insediamenti produttivi"), vincolata all’espropriazione e, quindi, priva di valore venale.

Il motivo di ricorso è fondato.

Al riguardo, va premesso che l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicazione del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, si desume dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. (cfr. Cass. SS.UU. 25506/06).

Ciò posto, deve, peraltro, rilevarsi che questa corte ha già avuto modo di puntualizzare che, in tema di ici, l'art. 1 d.lgs. 504/1992, in nessun modo ricollega il presupposto dell'imposta all'idoneità del bene a produrre reddito o alla sua attitudine ad incrementare il proprio valore o il reddito prodotto, giacché, ai sensi del successivo art. 5, il valore dell'immobile assume rilievo ai soli fini della determinazione della base imponibile e, quindi, della concreta misura dell'imposta. Ne consegue che deve escludersi che un'area edificabile, assoggettata a vincolo urbanistico che la destini all'espropriazione, sia, per ciò stesso, esente dall'imposta (cfr. Cass. 19750/04; per analoghe considerazione in tema nozione di edificabilità in materia di imposta di registro: v. Cass. 7676/02).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s'impongono il rigetto del primo motivo di ricorso e l'accoglimento del secondo.

La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia al fine della concreta determinazione del valore dell'area dedotta in controversia. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese della presente fase del giudizio.

Per questi motivi, La Corte:

rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.









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[1]Come previsto dall’art. 7 comma 1 del D. Lgs. del 30/12/1992, n. 504, sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 , e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810 ;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n 104 , limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222.

[2] Come previsto dall’art. 16 del D. Lgs. del 30/12/1992, n. 504, in caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti.


  08/02/2008 0.00.31 - 

 

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