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FUNZIONI
Il Difensore Civico ha il compito di difendere
le cittadine e i cittadini dagli abusi dell'amministrazione comunale
e degli enti collegati. Interviene contro le disfunzioni, le carenze,
gli abusi, le omissioni e i ritardi degli uffici. Non interviene
quando la controversia riguarda i privati.
Favorisce trasparenza e speditezza, facendo in modo che la Pubblica
Amministrazione non si discosti, nel proprio operato, dalla ricerca
del pubblico interesse.
Il difensore civico ha anche il compito di controllo, previa richiesta
di un numero adeguato di consiglieri comunali, sulla legittimità
degli atti della giunta e del consiglio per le materie indicate
dalla legge.
Il Difensore Civico:
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può chiedere l'esibizione di tutti i
documenti relativi ad una pratica, senza il limite del segreto
d'ufficio e convocare il responsabile dell'ufficio competente,
che ha l'obbligo di presentarsi e rispondere. |
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Può accedere agli uffici e alle strutture
per compiere accertamenti. |
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Non può sostituirsi all'amministrazione
comunale nell'emanare o modificare un atto, ma può sollecitare
la stessa a riesaminarlo, modificarlo o annullarlo, se lo ritiene
illegittimo. |
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Quando un dipendente sollecitato ometta,
rifiuti o ritardi atti del proprio ufficio, il difensore civico
può chiedere che sia sottoposto a procedimento disciplinare.
Annualmente il difensore civico deve sottoporre all'esame del
Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta, contenente
eventuali proposte di innovazioni normative e amministrative.
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Non può sostituirsi ad alcun funzionario
nel compimento di un'attività dovuta. |
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Non ha ingerenza nell'attività di organi
giudiziari. |
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Non si occupa della materia del pubblico
impiego. |
L'intervento del difensore civico non sospende i termini per il
ricorso al giudice amministrativo, salvo quanto previsto dalla legge
n. 340 del 24 novembre 2000 in tema di sospensione dei termini per
la presentazione dei ricorsi giurisdizionali in materia di accesso
agli atti amministrativi.
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